DIRITTO DI ACCESSO
► Accesso civico semplice
L'art. 5 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 prevede che chiunque può richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria nei casi in cui la pubblicazione sia stata omessa o sia stata effettuata solo parzialmente.
L'"accesso civico semplice" è esercitabile da chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione.
Come si esercita: l'istanza di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e va presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che, in caso di accoglimento dell'istanza, provvede entro 30 giorni a pubblicare sul sito i dati, le informazioni ed i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se invece le informazioni richieste sono già pubblicate, l'Amministrazione provvede a specificare al richiedente il relativo collegamento ipertestuale
► Accesso civico generalizzato
L'art. 5 comma 2 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal d. lgs. 97/2016, ha introdotto il c.d. "accesso civico generalizzato" (FOIA), che consente a tutti i cittadini di richiedere documenti, informazioni o dati ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, in base a quanto previsto 5-bis del suddetto decreto legislativo.
Come si esercita: l'istanza di accesso civico generalizzato è gratuita, non deve essere motivata, ma deve identificare i documenti, gli atti o le informazioni per cui si fa richiesta di accesso.
La richiesta può essere presentata all'ufficio che detiene i documenti o, in alternativa, all'Ufficio relazioni con il pubblico (URP) o ad altro ufficio indicato dall'Amministrazione. Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, con provvedimento espresso e motivato, comunicato al richiedente e agli eventuali controinteressati, nelle modalità e limiti previsti dall'articolo 5, commi 5 e 6 del D. Lgs 33/2013.
Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi di esclusione e ai limiti stabiliti dall'art 5-bis del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
► Accesso agli atti
L'accesso agli atti o documentale è stato introdotto dalla Legge n.241/1990, art. 22 e segg. e permette a chiunque di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti da una Pubblica Amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse, purché il soggetto che lo richiede abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso.
Come si esercita: l'istanza deve essere presentata alla Pubblica Amministrazione che detiene il documento e deve essere regolarmente motivata. L'ente decide entro 30 giorni (fatti salvi eventuali ricorsi), trascorsi i quali la richiesta si intende respinta.
Le istanze relative a tutte le suddette tipologie di accesso concernenti documenti, atti, informazioni dell'Archivio di Stato di Lecce possono essere trasmesse all'indirizzo email as-le@cultura.gov.it o tramite PEC a as-le@pec.cultura.gov.it
► Il Registro degli accessi è l'elenco delle richieste di accesso ricevute per tutte le tipologie previste dalla norma e il relativo esito. Visualizza il Registro degli accessi del MiC al seguente link.